Articolo modificato dall'art. 9, comma 1, del D. Leg.vo 23/03/2011, n. 41 e, successivamente, abrogato dall'art. 5, comma 5, D.L. 31/03/2011, n. 34 (L. 26/05/2011, n. 75), così recitava:

“Articolo 9 - (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare)

1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

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