Comma abrogato dal D.Leg.vo del 13/08/2010 n.131. I comma 2 e 5 dell’articolo 159 così recitavano: “2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l’applicazione di una soprattassa.

5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell’interesse di tutte.”

Dalla redazione