La Sent. Corte Cost. 06/12/2012, n. 272 aveva dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale del comma 2, primo periodo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,».

In seguito, il presente articolo è stato modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98). Ai sensi dell’art. 84, comma 2, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98) la modifica si applicava dal 20/09/2013.

Il presente articolo è stato successivamente sostituito dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica si applica a decorrere dal 30/06/2023.

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