La L. 27/12/2006, n. 296 ha disposto che "Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si da' luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato."

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