Dalla modifica disposta alla presente Tabella dalla L. 167/2017 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del presente decreto, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Si veda l’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100).

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