Ai sensi dell’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38) il presente articolo, si interpreta nel senso che:

1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21/5/2022 e il 31/12/2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 01/01/2023;

2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del presente articolo è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

3) le disposizioni del presente articolo, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari.

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