Articolo modificato dall’art. 5, comma 1, della L. 14/02/2003, n. 34 e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 1, del D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21.

Ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D. Leg.vo 21/2018 dal 06/04/2018, il richiamo al presente articolo abrogato, ovunque presente, si intende riferito al corrispondente articolo 416-bis.1 del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al D. Leg.vo 21/2018.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”

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