Articolo modificato dall’art. 27, comma 1, del D.L. 30/12/2019, n. 162 (L. 28/02/2020, n. 8); dall’art. 16, comma 9, del D.L. 14/06/2021, n. 82 (L. 04/08/2021, n. 109) e, successivamente, abrogato dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136), così recitava:

“Art. 3. - Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G

1. I soggetti che intendono procedere all’acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni, servizi e componenti di cui all’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base delle procedure, modalità e termini previsti dal regolamento di attuazione. Ai fornitori dei predetti beni, servizi e componenti si applica l’articolo 1, comma 6, lettera b).

2. Abrogato

3. Abrogato”.

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