Comma modificato dalla legge di conversione L. 18/09/2023, n. 127 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191), così recitava:

"1. Il contributo di solidarietà di cui dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022 e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate."

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