Ai sensi dell’articolo 3, comma 1-bis, 1-quater e 1-quinquies del D.L. 09/02/2017, n. 8 (L. 07/04/2017, n. 45) le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui al presente articolo, destinate all’esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale di cui all’articolo 4 del presente decreto, appaltati a imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell’impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall’impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell’impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera, informandone l’impresa appaltatrice.

In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

L’importo dei fondi da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera è indicato nello stato di avanzamento dei lavori redatto dal direttore dei lavori. L’erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione negli elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 5-bis del presente decreto.

 

Il comma 758 dell’art. 1 della L. 27/12/2017, n. 205, come modificato dalla L. 30/12/2018, n. 145, dispone:

“758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. [...].”

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