I commi 1 e 2 dell'art. 2 del D. Min. Giustizia 01/10/2020, n. 163, dispongono:

"1. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, si applica anche a coloro che hanno conseguito nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento (27/12/2020 N.d.R.) un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal medesimo articolo 14, comma 1.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento (27/12/2020 N.d.R.) e alla stessa data non ancora concluso."

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