L’art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede l’inserimento obbligatorio, nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale, delle opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni devono approvare preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il successivo art. 23, comma 4, prevede che “E’consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.

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