L’art. 11, D.P.R. n. 162/1999 prevede che il capo II dello stesso, che comprende l’art. 12, riguarda ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s (art. 17, D.P.R. n. 162/1999).

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