I tempi di approvazione del progetto si riducono a 90 giorni - ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.L. 79/2004 - per gli interventi destinati all’incremento delle condizioni di sicurezza delle opere che risultino necessari e richiesti dalla DGD a seguito delle verifiche tecniche svolte dal concessionario o gestore ai sensi del medesimo articolo 4.

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