Queste conclusioni sono state affermate dall’Agenzia delle entrate in diversi documenti di prassi: Circolare 01/03/2007, n. 12/E (paragrafo 11 R); Risoluzione 08/05/2007, n. 91/E; Circolare 02/04/2013, n. 22/E (paragrafo 5.3, pag. 24).

Tuttavia, si ha notizia di interpretazioni differenti in giurisprudenza, ove si è affermato che le cessioni di fabbricati non ancora ultimati possono considerarsi ancora all’interno del circuito produttivo solo se avvengono a favore di imprese edili: in questo caso, occorre applicare l’IVA e sembra però possibile applicare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, così come affermato dall’Agenzia delle entrate nei propri documenti di prassi indicati nel testo. Diversamente, se il soggetto che acquista (che si tratti di un privato o di un’impresa) conferisce un appalto a terzi per l’ultimazione dell’intervento, la cessione dovrebbe necessariamente scontare le imposte ipocatastali proporzionali.

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