In sintesi, il D.M. 16/03/2012 consente di accedere alla proroga a condizione che un numero minimo di misure strutturali e gestionali, derivanti dal DM 09/04/1994 e anche da norme sugli impianti, sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, siano effettivamente presenti ed attive nella struttura. Inoltre, per tener conto del fatto che non è garantito il rispetto integrale delle norme in materia di prevenzione incendi (cioè l’adeguamento completo), ai fini dell’ammissione alla proroga viene richiesta la presenza di un servizio antincendio aggiuntivo rispetto a quello già presente.

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