Articolo abrogato dall’art. 98, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150, a decorrere dal 30/12/2022, così recitava:

“Art. 150. - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice

1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto.

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.”

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