La Sent. Corte Cost. 26/10/1990, n. 496 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 12/11/1991, n. 401 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'articolo 409, quinto comma, del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 30/12/1991, n. 502 ha dichiarato:

- l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l’ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del presente codice;

- in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della L. 87/1953, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, del presente codice;

- l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna.

La Sent. Corte Cost. 25/03/1992 n. 124 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti.

La Sent. Corte Cost. 22/04/1992, n. 186 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 del presente codice a partecipare al giudizio.

La Sent. Corte Cost. 26/10/1992, n. 399 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato;

La Sent. Corte Cost. 16/12/1993, n. 439 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 30/12/1994, n. 453 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per le indagini preliminari il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione.

La Sent. Corte Cost. 30/12/1994, n. 455 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521, comma 2, del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 15/09/1995 n. 432 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

La Sent. Corte Cost. 24/04/1996, n. 131 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede:

a) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

La Sent. Corte Cost. 20/05/1996, n. 155 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede:

a) che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale;

b) in applicazione dell'art. 27 della L. 87/1953, che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

c) in applicazione dell'art. 27 della L. 87/1953, che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;

d) in applicazione dell'art. 27 della L. 87/1953, che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nonché il giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

La Sent. Corte Cost. 02/11/1996, n. 371 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.

La Sent. Corte Cost. 22/10/1997, n. 311 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

La Sent. Corte Cost. 21/11/1997, n. 346 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, del presente codice.

La Sent. Corte Cost. 18/07/1998, n. 290 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma:

a) nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

La Sent. Corte Cost. 17/06/1999, n. 241 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto.

La Sent. Corte Cost. 05/12/2008, n. 400 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla trattazione dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.

La Sent. Corte Cost. 21/01/2022, n. 16 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.

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