Testo dell’articolo 769 modificato dal D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116, a decorrere dal 31/10/2025.

“Art. 769. - (Istanza)

L’inventario può essere chiesto al giudice di pace dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L’istanza si propone con ricorso, nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace.

Il giudice di pace provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.”

Dalla redazione