Articolo abrogato dalla L. del 31/05/1995 n. 218 con decorrenza dal 31 dicembre 1996. L’articolo 802 così recitava: “Art. 802. - (Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri) - Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nelle Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero.

Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.

Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino