Articolo aggiunto dall'art. 17, della L. 09/01/2004, n. 6 e, successivamente, abrogato dall’art. 3, comma 49, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149.

Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149 la modifica ha effetto a decorrere dal 28/02/2023 e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 720-bis. - (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello a norma dell’articolo 739.

Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.”

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