Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 690 così recitava: “Art. 690. - (Pronuncia sui provvedimenti immediati) - Se non ha disposto la citazione delle parti interessate, il giudice, col decreto di cui al primo comma dell’articolo precedente, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

All’udienza, il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti immediati e provvede in ordine alla trattazione della causa a norma dell’ultimo comma dell’articolo precedente.”

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