Articolo abrogato dalla L. del 26/11/1990 n. 353. L’articolo 673 così recitava: “Art. 673. - (Sequestro in corso di causa) - Quando vi è causa pendente per il merito, l’istanza di sequestro deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale o alla corte d’appello, l’istanza è proposta all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente del tribunale o della corte.

Il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ma in caso di eccezionale urgenza può provvedere con decreto motivato.

Se la causa pende davanti al conciliatore, l’istanza si propone al pretore, il quale provvede con decreto motivato.

Se la causa pende dinanzi ad un giudice diverso da quello civile ordinario, si applica il terzo comma dell’articolo precedente.”

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