Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 19/02/1998 n. 51. L’articolo 312 così recitava: “Art. 312. - (Poteri istruttori del giudice) - Il pretore o il giudice di pace può disporre d’ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità." è stato abrogato dall’art. 71, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.”

Dalla redazione