Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43) e, successivamente, abrogato dall'art. 13, comma 3, della L. 23/12/2021, n. 238, così recitava:

"Art. 678-bis - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000."

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