Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 il quale ha sostituito l’intero capo V del Titolo V del Libro V del presente codice e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 9, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 39, così recitava:

“Art. 2409-sexies. - Responsabilità

I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell’articolo 2407 e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico.”

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