Articolo abrogato dall’art. 29, comma 2, della L. 11/02/1971, n. 11, così recitava:

“Art. 1653. - Sostituzione del locatore all’affittuario

Qualora, per mancanza di mezzi dell’affittuario, si verifichino nella coltivazione deficienze tali che possono compromettere il raccolto, il locatore, dopo averne dato preavviso all’affittuario, può sostituirsi a lui nell’esecuzione dei lavori necessari e urgenti, salvo il diritto di prelevare sul raccolto le spese erogate, e senza pregiudizio dell’applicabilità dell’articolo 1618.”

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