Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, del D. Leg.vo 03/03/1993, n. 88.

In seguito, l’art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo VIII comprendente gli articoli da 2498 a 2504-decies con l’attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo così recitava:

“Art. 2490-bis. Contratti con il socio unico

I contratti tra la società e l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all’articolo 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel numero 3 del primo comma dell’articolo 2490 o risultare da atto scritto.

I crediti dell’unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.”

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