Articolo abrogato dall’art. 24, della L. 04/06/1985, n. 281.

In seguito, l’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6 che ha sostituito l’intero Capo V comprendente gli articoli da 2325 a 2461 con l’attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, non ha più previsto il presente articolo.

L’articolo abrogato così recitava:

“Art. 2387. - Cauzione degli amministratori.

L’amministratore deve prestare cauzione in azioni nominative della società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale. Può tuttavia stabilirsi nell’atto costitutivo che la cauzione non ecceda la somma di duecentomila lire al valore nominale delle azioni o dei titoli.

Gli amministratori che non prestano cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina decadono dall’ufficio.

Il vincolo cauzionale deve essere iscritto sul titolo e nel registro dell’emittente, e non può essere tolto finché l’assemblea non abbia approvato il bilancio dell’ultimo esercizio in cui l’amministratore ha tenuto l’ufficio.”

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