Articolo sostituito dall’art. 2, della L. 23/11/1971, n. 1047 e, successivamente modificato dall’art. 117, della L. 19/05/1975, n. 151.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 20/07/1990, n. 341 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1, del presente articolo, nella parte in cui, se si trattava di minore infrasedicenne, non prevedeva che l’azione promossa dal genitore esercente la potestà sarebbe stata ammessa solo quando sarebbe stata ritenuta dal giudice rispondente all’interesse del figlio.

La Sent. Corte Cost. 10/02/2006, n. 50 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Dalla redazione