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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 31/03/1992, n. 14
L. R. Veneto 31/03/1992, n. 14
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- L.R. 22/02/1999, n. 7
- L.R. 22/06/1993, n. 93
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Art. 1 - Finalità1. La presente legge disciplina la circolazione dei veicoli nelle strade silvo-pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni o a vincolo di tutela ambientale in conformità alle vigenti normative fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi. N1
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Art. 2 - Strade silvo-pastorali1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive. 2. Sono assimilate alle strade silvopastorali: a) le piste forestali; b) le piste di esbosco; c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria; d) i sentieri e le mulattiere; e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita; f) i prati, i pratipascoli e i boschi. 3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. N14
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Art. 3 - Classificazione delle strade silvo-pastorali1. Allo scopo di evitare i danni previsti dall'articolo 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, per i fini di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 , le Province e le Comunità montane per i territori di competenza individuano, sentiti i Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e per eventuali aggiornamenti entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco delle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 esistenti da assoggettare alla presente disciplina. N3 2. L'elenco viene trasmesso ai Comuni che lo pubblicano per la durata di 15 giorni, entro i quali possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e proposte di modifica. I Comuni trasmettono, decorso il termine di cui sopra, le osservazioni e proposte agli Enti che li hanno inviati per l'assunzione di eventuali modificazioni dell'elenco.
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Art. 4 - Disciplina della circolazione1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. N13 2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979. 3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore. 4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario. 5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto. 6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all’articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all’articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all’articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell’ambiente e della sicurezza delle persone. N12 7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.
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Art. 4-bis - Famiglie regoliere1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno diritto di circolazione anche con i veicoli a motore, ivi comprese le motoslitte con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 4, senza alcuna limitazione di confini e termini sulle strade silvo-pastorali tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, per raggiungere e percorrere l'intera proprietà regoliera. N9
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Art. 4-ter - Circolazione delle motoslitte1. La circolazione di motoslitte nelle strade silvo-pastorali di cui all’articolo 1 è consentita unicamente nei casi contemplati al comma 1 dell’articolo 4. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1 dell’articolo 4, la circolazione di motoslitte è consentita solo in percorsi specifici individuati dalle comunità montane competenti per territorio. 3. I percorsi di cui al comma 2 devono essere appositamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti all’utilizzo delle motoslitte nel rispetto dell’ambiente. 4. I possessori di motoslitte transitano nei percorsi di cui al comma 2, previa specifica autorizzazione rilasciata dal comune, sentite le rispettive Regole territoriali.
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Art. 5 - Attività ricreative1. Le Amministrazioni comunali individuano negli strumenti urbanistici le aree da destinare alla pratica degli sports fuoristrada. 2. Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo devono essere autorizzate dalle Amministrazioni comunali previo parere favorevole dei Servizi forestali regionali competenti per territorio.
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Art. 6 - Piano della viabilità silvo-pastorale1. Le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, redigono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il "Piano della viabilità silvo-pastorale" vincolante per i medesimi territori. Tale piano è riferito alle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed è volto, nell'ambito della pianificazione forestale, a favorire l'ottimale gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. N6 2. Possono essere realizzate strade e piste nei limiti di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione forestale regionale. È consentita la realizzazione di strade per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi. N7 3. N4 4. I progetti relativi all'apertura di nuove strade silvo-pastorali ed all'allargamento e sistemazione di quelle esistenti devono prevedere i necessari lavori per il recupero ambientale dell'area soggetta agli interventi.
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Art. 7 - Sanzioni amministrative1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell’articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4-ter; b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4; c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle. 2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”. 3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente: a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2; b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.
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Art. 8 - Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia indicati nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni e da quelli indicati all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 e successive modificazioni.
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Art. 9 - Abrogazione1. È abrogata la lettera b) dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53.
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Art. 10 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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