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Deliberaz. G.R. Veneto 30/07/2019, n. 1127

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 5 febbraio 2019 relativamente alla tempistica necessaria per la classificazione unica delle strutture ricettive rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27, comma 2, lettera e) ed articolo 50 comma 8.
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Testo del provvedimento

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 27 disciplina la tipologia di strutture ricettive complementari denominate rifugi alpini.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della suddetta legge, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2019, ha individuato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive rifugi alpini disciplinando i criteri e le procedure per la classificazione dei rifugi alpini, previsti dall'articolo 27, comma 2, lettera e) della L. R. n. 11/2013, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità prevalentemente estiva, agli specifici servizi offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un provvedimento specifico.

La DGR n. 109/2019 è stata pubblicata sul BUR n. 18 del 19 febbraio 2019.

In particolare, la DGR n. 109/2019 al punto n. 5 del dispositivo recita: "di disporre, ai sensi del comma 8 dell'art. 50 della L.R. n. 11/2013, che i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono presentare domanda per ottenere la denominazione e la classificazione unica di "rifugio alpino", ai sensi della L.R. n. 11/2013 entro il termine di dodici mesi, prorogabile dei sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture in oggetto".

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