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Deliberaz. G.P. Trento 23/03/2012, n. 546

Direttive e prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Modifica della tabella 1 allegata al Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
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[Premessa]




Con deliberazione del 19 gennaio 2001 n. 97, la Giunta provinciale, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 57 del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl, ha emanato le direttive e le prescrizioni per l’adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane alle disposizioni della direttiva 91/271/CEE e, in quanto conforme ad essa, al d.lgs. 152/1999.

Successivamente l’art. 10 del d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, recante “Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell’articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”, ha disposto che:

“1. Ove provengano da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore ai 2.000, le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità alle disposizioni stabilite dall’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 1999, nelle cadenze ivi previste, e dalla sezione 1 dell’allegato 5 al medesimo decreto legislativo.

2. Qualora le fognature indicate al comma 1 convoglino anche scarichi industriali, lo scarico delle acque reflue urbane deve inoltre rispettare i valori limite di emissione stabiliti, per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, dalla tabella 3 dell’allegato 5 al decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 62, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della sezione I dell’allegato 5 al medesimo decreto legislativo, i valori limite di emissione di cui al comma 2 si applicano con decorrenza dal 13 giugno 2002 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti e a partire dal 31 dicembre 2005 per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000.

(... omissis ...)

6. Agli scarichi di acque reflue urbane convogliate in reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti o situati in zone d’alta montagna al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare, continua ad applicarsi la disciplina stabilita dalla parte II del testo unico e dal piano provinciale di risanamento delle acque ...omissis...

7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 57, comma 2 bis, del testo unico, in ordine alle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi di acque reflue urbane. I provvedimenti ivi previsti definiscono inoltre le modalità di coordinamento della Provincia,dei relativi appaltatori, dei comuni e dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente con riferimento ai controlli e alle autorizzazioni relativi agli scarichi industriali immessi in rete fognaria, nell’obiettivo di garantire che l’impianto di depurazione finale rispetti la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. 8. Il capitolato di cui all’articolo 57, comma 2, del testo unico, nonché i capitolati d’appalto afferenti la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono adeguati in coerenza con i provvedimenti o con le finalità indicati dal comma 7”.

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ALLEGATO A - Direttive e prescrizioni per l’adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane nuovi o esistenti


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1) LIMITI DI EMISSIONE

a) Gli impianti esistenti di depurazione biologica delle acque reflue urbane aventi potenzialità maggiore o uguale a 10.000 abitanti equivalenti devono rispettare i valori limite di emissione per lo scarico stabiliti dalla tabella 1 e, limitatamente al parametro fosforo totale, dalla tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nonché dalla tabella 1 allegata al T.U.L.P. in materia di tutela del

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2) CAMPIONAMENTO E ANALISI

Ai fini del controllo:

a) della conformità ai limiti di emissione indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla parte terza del d. lgs. n. 152/2006 si applica il valore della concentrazione e si considerano i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore; per i parametri della menzionata tabella 1 il numero di campioni ammessi su base annua, la c

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3) FREQUENZA DI MONITORAGGIO

La frequenza di monitoraggio è così stabilita:

Monitoraggio settimanale sui liquami in ingresso: temperatura, pH, materiali sedimentabili, materiali in sospensione totali, COD, BOD5, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale.

Monitoraggio settimanale sull’acqua in uscita: odore, temperatura, pH, ossigeno disciolto,materiali grossolani, materiali sedimentabili, materiali in sospensione totali, COD, BOD5, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto organico, azoto totale, fosforo totale.

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4) METODI ANALITICI

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 5 alla parte t

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5) CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIOLOGICA

Con riferimento agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane le attività di controllo, campionamento e analisi previste dalla presente deliberazione sono esperite direttamente dal soggetto appaltatore della gestione degli impianti stessi (regime di autocontrollo), nel rispetto delle condizioni stabilite dal relativo capitolato speciale d’appalto e nel quadro del sistema di telecontrollo. L’Agenzia provi

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6) CONTROLLI SUGLI IMPIANTI DI SEDIMENTAZIONE MECCANICA E DI TRATTAMENTO BIOLOGICO A MEDIO RENDIMENTO

Il controllo sugli scarichi degli impianti di sedimentazione meccanica e di trattamento biologico a medio rendimento delle pubblic

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7) SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 61 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti si applicano nei confronti del soggetto gestore dell’impianto di depurazione, qualora:

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ALLEGATO B - Modifiche della tabella 1 allegata al TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti approvato con DPGP n.1-41/Legisl del 1987

I punti 8 e 10 della tabella 1 allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti sono sostituiti dai seguenti:


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