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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Trentino Alto Adige 01/08/2022, n. 5
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TITOLO I - Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 (norme in materia di bilancio e contabilità della regione) e successive modificazioni |
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Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni1. Alla legge regionale n. 2 del 2018 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 3 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per i referendum e le consultazioni popolari lo statuto comunale può prevedere il voto per corrispondenza."; b) al comma 2 dell'articolo 54, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'indennità rimane nella misura piena qualora un assessore non possa percepire la stessa o vi rinunci."; c) dopo l'articolo 68 è inserito il seguente: "Articolo 68.1 - Nuove misure a decorrere dall'anno 2023 delle indennità di carica degli amministratori dei comuni della regione 1. A decorrere dall'anno 2023, le indennità di carica dei sindaci dei comuni della provincia di Trento fissate dal DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7, sono rideterminate nel modo seguente: a) per tutti i comuni fino a 500 abitanti l'indennità è fissata in euro 2.210 mensili; b) con aumento del 35 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti; c) con aumento del 22 per cento per i comuni da 501 fino a 2.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla quarta; d) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti; e) con aumento del 18 per cento per i comuni da 2.001 fino a 3.000 abitanti se di classe segretarile superiore alla terza; f) con aumento del 18 per cento per i comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti; |
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Articolo 2 - Articolo 11 Omissis
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TITOLO II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Articolo 12 - Articolo 16 Omissis
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Articolo 17 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Tabelle e Allegati - Omissis
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