FAST FIND : NR45143

L. P. Bolzano 18/07/2023, n. 15

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, recante "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate".
Scarica il pdf completo
10447610 10485746
Art. 1

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci e a discipline affini, ai sensi del comma 2.”.

2. Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “, escluse le piste da fondo e da slittino”.

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“h) le piste da fondo, da slitta e da slittino, di cui all’articolo 5-quater.”.

4. Nel comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, dopo le parole: “o attrezzi similari” sono aggiunte le seguenti parole: ”o di slitta o di slittino”.

5. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita: “Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli 49 e 50 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9. Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.”.

7. Dopo l’articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 5-quater (Piste da fondo, da slitta e da slittino) - 1. Ai fini della presente legge sono riconosciute come piste da fondo, da slitta e da slittino quelle gestite all’interno delle zone sciistiche e/o quelle inserite nei piani paesaggistici.

2. Per le piste da slitta e da slittino di cui al comma 1 gestite prima del 24 ottobre 2024 non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.”.

8. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate dal gestore dell’area sciabile attrezzata, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all’inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all’associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell’attività di allenamento, l’incaricato dall’organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l’allenamento.”.

9. La rubrica dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita: “Delimitazione piste da sci”.

10. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituito:

“1. Ai lati delle piste da sci è apposta una palinatura per delimitare i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.”.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
10447610 10485747
Art. 2 - Disposizione finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Impiantistica
  • Norme tecniche
  • Impianti di sollevamento e a fune
  • Impianti di sollevamento e a fune

Autorizzazioni, vita tecnica e revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Impiantistica
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili

Classificazione, regime e procedure per la realizzazione degli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Impiantistica
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento

Requisiti di prestazione energetica degli impianti termici negli edifici - Scarico dei fumi

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Energia e risparmio energetico
  • Certificazione energetica
  • Fonti alternative

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Impiantistica
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Inquinamento atmosferico

Gas fluorurati a effetto serra (F-gas): disciplina, certificazione e attestazione (patentino frigoristi)

PREMESSA, F-GAS E SOGGETTI COINVOLTI (Premessa; Gas fluorurati a effetto serra o F-gas; Soggetti coinvolti, obblighi e divieti) - NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento europeo di riferimento e provvedimenti di esecuzione; Normativa italiana di riferimento) - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI (Definizione di operatore; Principali obblighi dell’operatore) - CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE PER PERSONE E IMPRESE (C.D. “PATENTINO FRIGORISTI”) (Generalità; Obbligo di certificazione per le persone fisiche; Obbligo di certificazione per le imprese; Obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche; Obbligo di iscrizione nel Registro telematico nazionale; Tabella riepilogativa degli obblighi) - SISTEMA DI ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE (Autorità nazionali competenti; Organismo di accreditamento; Organismi di certificazione; Organismi di attestazione di formazione e organismi di valutazione della conformità) - BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI - SANZIONI.
A cura di:
  • Angela Perazzolo