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L. R. Puglia 29/05/2017, n. 15

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’agricoltura e contrastare l’abbandono e il consumo dei suoli agricoli).
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Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26

1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l’accesso dei giovani all’

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Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2014

1. L’articolo 1 della I.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - (Finalità e definizioni)

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell’ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità. In attuazione dei principi e dei criteri della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l’utilizzazione delle terre incolte, abbandonate

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Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 26/2014

1. L’articolo 2 della I.r. 26/2014 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - (Individuazione e utilizzazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, gli assessorati regionali al demanio e patrimonio e alle risorse agroalimentari individuano i terreni agricoli di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati idonei per l’affidamento in concessione o locazione a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola.

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Art. 4 - Integrazioni alla l.r. 26/2014

1. Alla l.r. 26/2014, dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

“Art. 2 bis - (Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati)

1. l comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, effettuano il censimento dei terreni incolti o abbandonati e dei fabbricati rurali insistenti di proprietà privata presenti nel proprio territorio, dandone comunicazione ai proprietari o aventi titolo con modalità telematiche o a mezzo raccomandata a/r.

2. I comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, e, successivamente con cadenza annuale, pubblicano, tramite il proprio sito web istituzionale, affissione sull’albo pretorio e altre forme di comunicazione istituzionale, un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità, da parte di privati proprietari o aventi titolo, a iscrivere i propri terreni incolti o abbandonati nella Banca della Terra di Puglia di cui all’articolo 2 quater ai fini dell’assegnazione in concessione, locazione o comodato a chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola. Per la medesima finalità può essere acquisita la disponibilità anche con riferimento ai terreni che non possono considerarsi incolti o abbandonati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2 quinquies, gli elenchi dei beni censiti dai comuni ai sensi del comma 1 e di quelli per i quali sia stata acquisita la disponibilità ai sensi del comma 2, completi dei relativi dati catastali identificativi e di ogni altra utile caratterizzazione, sono trasmessi al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia che provvede a inserirli nella Banca della Terra di Puglia. I comuni provvedono al loro aggiornamento che deve essere comunicato al Dipartimento agricoltura della Regione Puglia entro il 30 settembre di ogni anno.

4. A beneficio dei comuni che abbiano provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché a quelli previsti dal dall’articolo 2, comma 6, la Regione individua specifiche misure di premialità o criteri di priorità nella concessione di finanziamenti previsti nell’ambito della programmazione regionale in materia di adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi, tutela dell’ambiente e promozio

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Art. 5 - Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 26/2014

1. L’articolo 3 della I.r. 26/2014 è abrogato.

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Art. 6 - Ulteriori integrazioni alla I.r. 26/2014

1. Alla I.r. 26/2014, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis - (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull&rs

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Art. 7 - Disposizioni di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, della medesima presente legge.

2. Entro la fine dell&

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