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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 19/07/2023, n. 13
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Art. 1. - (Finalità)1. Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono svolte secondo quanto disciplinato alla |
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Art. 2. - (Oggetto delle valutazioni ambientali nell’ambito dei procedimenti di VAS e di VIA)1. Oggetto delle valutazioni ambientali, nell’ambito dei procedimenti di VAS e di VIA, sono i piani e programmi e i progetti, come definiti rispettiv |
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Art. 3. - (Autorità competenti)1. Le province e la Città metropolitana di Torino sono autorità competenti in materia di AIA, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”). 2. È autorità competente alla VAS, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, la pubblica amministrazione che approva i |
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Art. 4. - (Terzietà e delega delle funzioni)1. Nei procedimenti di VIA e di VAS è in ogni caso garantita la separazione tra autorità competente e autorità procedente, anche attraverso il ricor |
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Art. 5. - (Organo tecnico per la VIA e la VAS presso l'autorità competente)1. È istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente alla VIA e alla VAS con i compiti di: a) effettuare le valutazioni istruttorie; b) assicurare unitarietà di indirizzo e di azione dell’autorità competente; c) fungere da organo consultivo a supporto dell’autorità competente; d) nel caso dell’organo tecnico regionale di cui al comma 2, supportare tecnicamente la Giunta regionale per l’attività propuls |
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Art. 6. - (Supporto tecnico-scientifico di ARPA)1. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) coadiuva le autorità competenti, assicurando, nello svolgimento delle istrut |
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Art. 7. - (Soggetti competenti in materia ambientale)1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, le autorità competenti individuano i soggetti co |
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Art. 8. - (Informazione al pubblico e sistema informativo)1. Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criter |
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Art. 9. - (Coordinamento regionale)1. La Regione svolge ruolo di coordinamento e indirizzo per l’uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla parte secon |
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Art. 10. - (Semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale)1. Ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, con provvedimenti deliberativi della Giunta regi |
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Art. 12. - (Oneri istruttori)1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 sono stabiliti gli oneri a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS; tali oneri, individuati nell’allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) alla presente legge, sono modificati e aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, pr |
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Art. 13. - (Disposizioni transitorie e finali)1. Fino alla definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 5, comma 4 e all’articolo 8 si applicano i provvedimenti vigenti all’entrata in vi |
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Art. 14. - (Abrogazioni)1. La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni conce |
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Art. 15. - (Disposizioni finanziarie)1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 2. Il gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 11 di competenza della Regione è iscritto nei capitoli d'entrata da istituire per proventi connessi alle sanzioni amministrative di competenza della Regione per le violazioni di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo 152/2006, nell'ambito del titolo 3 (Entrate ext |
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