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Delib.G.R. Piemonte 23/03/2009, n. 9-11058

Aggiornamento biennale dei parametri delle "Tariffe del diritto di escavazione". Art. 14 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.
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TESTO DEL DOCUMENTO



Visto l’articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22, che modifica l’art. 6 della l.r. 14/2006 (come da ultimo modificato dall’art. 2 della l.r. 9/2007), e conferma nell’ordinamento regionale, l’istituto delle “Tariffe del diritto di escavazione” a carico degli esercenti le cave o miniere, originariamente istituito dalla l.r. 21 aprile 2006 n. 14 “Legge finanziaria 2006”;

visto il comma 2 del citato art. 14 il quale stabilisce che l’importo dei parametri per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione siano aggiornati ogni due anni con deliberazione della Giunta regionale;

visto il citato comma 2 che ha fissato le tariffe del diritto di escavazione per le cave e per le miniere secondo i seguenti parametri:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I° categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 R (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

preso atto che l’istituto delle tariffe del diritto di escavazione è in vigore dal 1° gennaio 2007 e pertanto, essendo trascorsi due anni, risulta necessario rivalutare i parametri sulla base dell’indice ISTAT;

visto l’indice ISTAT (FOI) dei prezzi al consumo e preso atto che la sua variazione percentuale, per il biennio 2007 - 2008, è stata pari a 4,4%;

verificata la congruità dell’utilizzo dell’indice sopraindicato e della conseguente applicazione della variazione percentuale di cui sopra, ai fini della revisione prevista dall’art. 14 della legge regionale 5 dicembre 2007 n. 22;R

stabilito di conseguenza che i parametri per il calcolo delle tariffe del diritto di escavazione, rivalutati secondo l’indice sopra indicato e con gli opportuni arrotondamenti, per il biennio 2009 - 2010 risultano i seguenti:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie, euro 0,47 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 0,78 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,52 al metro cubo;

d) minerali di I° categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legisla

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