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Ord. Comm. Del.R. Lombardia 20/10/2014, n. 66

Rettifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n. 21 del 19 giugno 2013, n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell’11 dicembre 2013, n. 45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3).
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TESTO DEL DOCUMENTO



Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 R, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2012 n. 122 R (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 122 del 2012, ed in particolare il comma 4 dell’art. 1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui ll’art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. , comma 1, del d.l. 43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)» convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135 ed in particolare dell’art. 3 bis;

Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del decreto legge n. 74/2012, convertito in Legge 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1 del d.l. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del d.l. 95/2012;

Richiamata la propria ordinanza:

- 20 febbraio 2013, n. 16 R, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n. 21 R, recante: «Rettifiche ed integrazioni all’ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

- 18 settembre 2013, n. 29 R, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all’assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, EO, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all’11 marzo 2013»;

- 11 dicembre 2013, n. 34 R, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 24 del 22 luglio 2013»;

- 17 aprile 2014, n. 45 R, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all’art. 4 dell’ordinanza 34 dell’11 dicembre 2013»,

- 7 settembre 2014, n. 58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l’autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n. 15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n. 34 dell’11 dicembre 2013 e n. 45 del 17 aprile 2014»;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 R «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- Al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell’edificio danneggiato oppure l’immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell’immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) e l’immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;

- Al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;

- Al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;

- Al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 R;

b) all’acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell’eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un’area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

- Al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

- Al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l’acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell’intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell’area originaria su cui insiste l’edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l’opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 16/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario garantire ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 e che abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell’ordinanza 34/2013;

Preso atto dell’andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell’avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell’Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16,



DISPONE


Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Gli interventi già realizzati, in corso o da realizzare, di riparazione, rafforzamento, miglioramento e ricostruzione, purché non in aumento di superficie e volumi delle unità immobiliari, di edifici dichiarati inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerati dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera d) del DPR 380/2001. Nel caso di interventi contestuali a quelli di riparazione, rafforzamento, miglioramento sismico e ricostruzione che comportino aumento di superfici e/o volumi, i

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