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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 06/03/2009, n. 5
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[Premessa] |
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TITOLO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Obiettivi della legge)1. La Regione, al fine di tutelare la salute della popolazione e l’ambiente ligure, promuove e sostiene, anche attraverso la concessione di contributi, az |
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Art. 2 - (Funzioni regionali)1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone a revisione il Piano regionale di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 R (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), adottato con deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1996, n. 105 (Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall |
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Art. 3 - (Commissione Regionale Amianto)1. Per il raggiungimento dei propri fini, la Regione istituisce presso l’Assessorato alla Salute una Commissione con compiti di natura propositiva e di ricerca, in ambito sanitario, che svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 4 - (Composizione della Commissione)1. La Commissione di cui all’articolo 3 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura. 2. La Commissione è composta da: a) cinque esperti designati dalla Giunta regionale di cui tre con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate alla esposizion |
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Art. 5 - (Conferenza Regionale Amianto)1. La Regione organizza, con cadenza biennale a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza Regionale sull’Amianto. |
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Art. 6 - (Azioni di informazione)1. La Regione promuove ed attiva, di concerto con Province, Comuni, Comunità montane, iniziative di informazione dirette alla popolazione o a categorie di pe |
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TITOLO II - AZIONI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO |
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Art. 7 - (Interventi di bonifica finanziabili)1. Gli interventi di bonifica finanziabili possono avere ad oggetto i seguenti manufatti e materiali, a vista o di accesso diretto, sia di tipo compatto che friabile: |
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Art. 8 - (Soggetti beneficiari del contributo regionale)1. La Regione concede contributi a Province, Comuni, singoli o associati, e Comunità montane per i seguenti interventi: |
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Art. 9 - (Modalità di concessione dei contributi)1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui all’articolo 8, che intendono beneficiare del contributo regionale, devono presentare domanda, corredata da una relazione tecnica sullo stato del materiale, secondo le modalità definite, con proprio provvedimento, dalla Giunta regionale. |
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Art. 10 - (Entità dei contributi)1. Il 70 per cento dell’importo globale dello stanziamento regionale annuale è riservato al finanziamento dei progetti presentati per gli interventi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), così ripartito: |
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Art. 11 - (Discariche per lo smaltimento dell’amianto)1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede |
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TITOLO III - PRESENZA DI AMIANTO NATURALE |
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Art. 12 - (Attività estrattiva delle pietre verdi)1. È vietata la coltivazione delle cave di pietre verdi facenti parte dei gruppi A, B, C di cu |
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Art. 13 - (Gestione delle terre e rocce da scavo in presenza di pietre verdi)1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento per la tutela ambientale e sanitaria in attuazione del disposto dell’allegato II della DCR 105/1996 in relazione alle movimentazioni, lavorazioni e sbancamenti di terreno per la realizzazione d |
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TITOLO IV - SORVEGLIANZA SANITARIA |
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Art. 14 - (Prevenzione e sorveglianza sanitaria)1. Le strutture territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie locali, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro dell’Università degli Studi di Genova ed in relazione alle risultanze espresse dalla Commissione regionale di cui all’articolo 3, predispongono gli opportuni piani di vigilanza finalizzati alla prevenzione e riferiti agli ambienti di lavoro. |
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Art. 15 - (Registri regionali delle esposizioni)1. La Giunta regionale stipula specifiche convenzioni per l’ampliamento delle indagini anche ad altre neoplasie correlabili all’esposizione all’amianto autorizzando, altres&igra |
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Art. 16 - (Sostegno alle persone affette da patologie asbesto correlate)1. La Regione interviene a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sostenute dalle persone affette da malattie correlabili all’amianto, residenti nel territorio regionale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia correlabile all’esposizione professionale o extraprofessionale all’amianto e la conclusione del relativo procedimento. |
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Art. 17 - (Finanziamento della ricerca)1. La Regione, nell’ambito della ripartizione della spesa sanitaria, assegna stanziamenti alle Aziende sanitarie locali e/o agli Istituti di Ricerca operanti sul territorio regionale per la reali |
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Art. 18 - (Sportelli di assistenza ad esposti ed ex esposti)1. La Regione Liguria istituisce nei territori a maggiore incidenza di mesotelioma uno “Sportel |
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Art. 19 - (Catasto delle aree a rischio amianto)1. È istituito presso il Dipartimento competente della Giunta regionale il Catasto delle aree |
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Art. 20 - (Pianificazione territoriale comunale)1. I Comuni, nella redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) di cui all’articolo 38 della legge regionale 4 sett |
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Art. 21 - (Vigilanza)1. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dalla data di entra |
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Art. 22 - (Sanzioni)1. In caso di inadempienza totale o parziale, rilevata dalle Aziende sanitarie locali, da parte dei soggetti attuatori che devono ottemperare al disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti sanzioni: a) per la produzione di autonotifica incompleta nella segnalazione di parti visibili di prodotti o materiali contenenti amianto, viene formulata la prescrizione di integrazione della comunicazione da produrre entro trenta giorni dalla data della contestazione di accertamento ed applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,46 a euro 2.582,28, se trattasi di materiale a matrice friabile, e di euro 258,23, se trattasi di materiale a matrice compatta; b) per l’errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile comunque indicati nell’autonotifica, viene formulata la prescrizione di presentazione della scheda di auto notifica modificata entro trenta g |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE |
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Art. 23 - (Norma finanziaria)N1 “1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) le seguenti variazion |
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Art. 24 - (Norma transitoria)1. I modelli per le domande di contributo, di cui alla presente legge, sono pubblicati nel Bollettino |
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TABELLA A (Art. 10) - (Classificazione degli interventi)1) Rimozione di manufatti in matrice compatta di peso sino a kg. 1000. |
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TABELLA B (Art. 10) - (Importo massimo dei contributi erogabili per tipologie di intervento)- Euro 1.000,00 per gli interventi di cui alla Tabella A, numero 1). |
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