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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Lazio 15/07/2009, n. 11
Regolam. R. Lazio 15/07/2009, n. 11
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative)1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1, della l.r. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative sono le seguenti: a) stabilimenti balneari consistenti in aree demaniali marittime dotate di strutture e attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione, caratterizzate dalla presenza di cabine, di ambienti destinati a spogliatoi comuni, di servizi igienici, di servizi di accoglienza, di un punto di ristoro e destinate, con esclusione dell'attività ricettiva, anche ad attività ludico/sportive, nonché ad altre attività connesse alla principale, tra le quali la rivendita di giornali e di articoli per il mare, il noleggio delle imbarcazioni leggere e delle moto d'acqua. Le stesse sono, altresì, dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili |
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Art. 3 - (Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari)1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti: a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né con un materiale che possa limitare la visuale; b) servizio d'accoglienza; c) punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; |
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Art. 4 - (Requisiti e caratteristiche delle spiagge attrezzate)1. Le spiagge attrezzate posseggono i seguenti requisiti : a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, né di un materiale che possa limitare la visuale. |
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Art. 5 - (Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere attrezzate)1. Le spiagge libere attrezzate posseggono i seguenti requisiti: a) servizi di assistenza, servizi igienic |
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Art. 6 - (Requisiti e caratteristiche dei punti d'ormeggio)1. Nei punti d'ormeggio possono essere installate strutture di facile rimozione, della superficie mas |
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Art. 7 - (Requisiti e caratteristiche dei noleggi di imbarcazioni e natanti in genere)1. Nelle aree adibite al noleggio di imbarcazioni e natanti in genere può essere installata un |
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Art. 8 - (Classificazione degli stabilimenti balneari)1. La classificazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della l.r. 13/2007, è effettuata dalla provincia competente per territorio. 2. La provincia, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali indicati nell'Allegato A, classifica gli stabilimenti balneari con un numero v |
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Art. 9 - (Procedura per la classificazione degli stabilimenti balneari)1. Entro trenta giorni dal rilascio della concessione il titolare dello stabilimento balneare presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'at |
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Art. 10 - (Targa ed altri obblighi informativi per gli stabilimenti balneari)1. Sulla facciata principale degli stabilimenti balneari, in prossimità dell'entrata, è apposta, con le spe |
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Art. 11 - (Disposizioni comuni)1. La fascia di arenile pari a 5 metri dalla battigia è lasciata sgombera da attrezzature balneari e da altri oggetti ingombranti tali da impedire il libero transito nonché eventuali operazioni di soccorso. Ai titolari delle concessioni o ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2 è fatto obbligo di garantire il rispetto di quanto disposto nel precedente capoverso. 2. Nell'ambito dell'area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, la modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per i disabili, fioriere o di altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimento necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebi, maxiombrelloni, campi da gioco senza recinzioni, aree adibite all'installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull'area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al comune competente, pur |
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Art. 12 - (Disposizioni transitorie)1. Le strutture relative alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d), ed f), assentite con concessioni r |
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Art. 13 - (Prima classificazione degli stabilimenti balneari)1. I titolari degli stabilimenti balneari già in possesso dei requisiti previsti dal presente |
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ALLEGATO A - REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
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ALLEGATO B - TARGA PER STABILIMENTI BALNEARI (FAC-SIMILE)1 |
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