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L. R. Abruzzo 24/11/2016, n. 36

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).
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Art. 1 - (Modifiche all’articolo 3 della L.R. 11/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 R (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) è sostituito dal seguente:

"1. I soggetti di cui all’articolo 2 trasmettono esclusivamente dal 1° agosto al 1° ottobre di ogni anno, al Dipartimento regionale competente con le modalità previste dall’articolo 6:

a) i prezzi che intendono praticare dal successivo 1° dicembre;

b) i dati sull’attrezzatura dell’esercizio in relazione ai principali servizi.".

2. Il comma 3 dell’articolo 3 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"3. Gli operatori che intendono modificare i prezzi già trasmessi ai sensi del comma 1 con effetto 1° giugno, ne danno comunicazione al Dipartimento regionale competente dal 1° gennaio al 1° marzo.".


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Art. 2 - (Sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 11/1993)

1. L’articolo 6 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"Art. 6 - (Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 sono effettuate al Dipartimento regionale competente per il tramite del Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA) entro i termini fissati dall’articolo 3.

2. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per il tramite delle Associazioni di categoria su delega degli interessati.

3. Il Dipartimento regionale competente, ricevute le comunicazioni, entro venti giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 3, trasmette telematicamente copia della tabella vidimata ai fini dell’esposizione al pubblico con le modalità di cui all’articolo 8. La tabella vidimata è pubblicata dal Dipartimento regionale competente nella pagina degli operatori interessati al SITRA.

4. Il Dipartimento regionale competente, entro i successivi dieci giorni, trasmette una copia delle comunicazioni all’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT) ai fini del tempestivo e corretto espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

5. Il Dipartimento regionale competente può apportare le necessarie correzioni in caso di errata indicazione dei servizi offerti, ovvero eliminare quelli non previsti in sede di preesistente classificazione, o di autodichiarazione di classificazione. Il Dipartimento competente provvede altresì ad eliminare i servizi oggetto di provvedimento modificativo.".


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Art. 3 - (Modifica all’articolo 9 della L.R. 11/1993)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 11/1993 R, dopo la parola "competente" sono aggiunte le seguenti: ", con procedura telematica".


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Art. 4 - (Modifica all’articolo 11 della L.R. 11/1993)

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del controllo relativo all’autodichiarazione della classificazione, il SUAP trasmette immediatamente alla Direzione regionale competente:

a) il modello SCIA in formato digitale secondo il tracciato record indicato dalla medesima Direzione;

b) la rimanente documentazione in formato digitale (file PDF).

La Direzione regionale competente, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, ne verifica la conformità alle previsioni di legge, comunicandone l’esito al SUAP.".


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Art. 5 - (Modifica all’articolo 29 della L.R. 11/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 29 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"1. La rilevazione statistica dell’attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.".


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Art. 6 - (Modifiche all’articolo 30 della L.R. 11/1993)

1. Il comma 1 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all’Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante l’utilizzo del SITRA, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.".

2. Il comma 2 dell’articolo 30 della L.R. 11/1993 R è sostituito dal seguente:

"2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene anche in caso di assenza di movimento turistico."


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Art. 7 - (Modifica all’articolo 31 della L.R. 11/1993)

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 11/1993 R le parole "provvede alla registrazione informatica," sono soppresse.


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Art. 8 - (Ulteriori modifiche alla L.R. 11/1993)

1. Nel testo della L.R. 11/1993 R, le parole "alla direzione", "la direzione", "dalla direzione", "dalla medesima direzione", "della direzione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "al dipartimento", "il dipartimento", "dal dipartimento", "dal medesimo dipartimento", "del dipartimento".


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Art. 9 - (Linee guida per la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adotta specifiche linee guida concernenti la rilevazione di cui all’articolo 29 della L.R. 11/1993 R.


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Art. 10 - (Clausola di neutralità finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


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