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L.R. Abruzzo 28/07/1988, n. 57

Ulteriori modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 26 luglio 1983, n. 54, e successive modifiche e integrazioni.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 15/02/1995 n.8
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[Premessa]



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Articolo 1

É approvata la disciplina delle attività di cava, dopo l'adozione dei Piani paesistici,

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Articolo 2

L'art. 2 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67, è modificato come segue:

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Articolo 3

É abrogato l'art. 18 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67.

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Articolo 4

L'art. 3 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67, è integrato dal seguente secondo comma:

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Articolo 5

Oltre ai compiti indicati dall'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 1987, n. 67, il Comitato tecni

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Articolo 6

Limitatamente all'apertura di cave, le funzioni di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della R

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Articolo 7

Tutte le cave sono soggette al regime autorizzato o concessorio previsto dalla legge regionale 26 lug

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Articolo 8

Per la realizzazione della seconda fase del Piano previsto dall'art. 3 della legge regionale 26 lugli

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Articolo 9

All'onere determinato per l'anno 1988 in lire 600.000.000 dal precedente art. 8, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

All'onere determinato per l'anno 1988 in lire 600.000.000 da

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Articolo 10

La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della

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ALLEGATO 1 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA NORMATIVA TERRITORIALE:

Aree vincolate ex legge 1497/39 e 431/85 e altre aree (nuova regolamentazione di tutela);

ATTIVITÀ ESTRATTIVA AUTORIZZATA:

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ALLEGATO 2 - SCHEDE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA
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SCHEDA 1 - Ghiaie e sabbie delle alluvioni attuali

CRITERI E PRESCRIZIONI

IDRAULICA: l'attività di escavazione e consentita esclusivamente nei tratti di alveo pensili e con tendenza ad abbondante sedimentazione attuale, per il periodo necessario al raggiungimento delle quote e delle stazioni prefissate, ivi compresi i tratti di immissione nei bacini lacustri artificiali qualora anche essi soggetti a deposizione.

IDROGEOLOGIA: l'attività di cava non deve indurre modificazioni quantitative e qualitative sulla acque sotterranee tali da comprometterne le utilizzazioni, anche potenziali.

USO E COPERTURA DEL SUOLO: data la posizione delle cave in esame sul fondo degli alvei non interessano aree di particolare utilizzo culturale né di altro tipo; non vanno pertanto adottati criteri e prescrizioni particolari.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Le scarpate, sia in fase di scavo che di abbandono, devono avere pendenze che, in relazione alle caratteristiche geotecniche del materiale, ne garanti

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SCHEDA 2 GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI RECENTI E TERRAZZATE DEI PALEOCONOIDI E DEI DEPOSITI FLUVIOLACUSTRI

CRITERI E PRESCRIZIONI

IDRAULICA: - per le cave nelle alluvioni recenti e nei bordi dei terrazzi non devono esserci modificazioni delle sponde e del fondo che alterino in modo dannoso il deflusso delle acque di piena; sono ammessi, previa verifica idraulica, gli scavi in idonee sezioni allo scopo di favorire l'effetto di lacinazione e, sia pure raramente, la funzioni di cassa di espansione.

Per le cave ubicate altrove sono da escludere interferenze con l'idrografia di superficie.

IDROGEOLOGIA: - sono da escludere cave che inducano abbassamenti della superficie piezometrica con compromissione delle utilizzazioni, anche potenziali, della zona oppure che costituiscono un rischio per l'inquinamento della falda. Per questo ultimo motivo sono in linea generale da interdirsi le cave che si spingano al di sotto del livello freatico. É anzi necessario mantenere la profondità di escavazione ad almeno due metri rispetto al massimo livello raggiunto dalla falda.

USO E COPERTURA DEL SUOLO: - le cave dovranno essere situate in zone con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Oltre a quanto previsto nel DPR n. 128 del 9/4/1958 valgono le seguenti norme:

- il terreno agrario deve venire rimosso e riutilizzato per il recupero della cava. Per contenere il degrado delle caratteristiche di tale terreno occorre procedere con la scopertura per lotti semestrali o annuali; così dopo lo scavo del I lotto il terreno di copertura del II può essere asportato ed impiegato per ricoprire l'area già sfruttata e così di seguito;

- al fine di evitare o contenere allagamenti del fondo cava ed evitare gli eventuali conseguenti inquinamenti da diserbanti e/o fertilizzanti dilavati dai campi limitrofi, è necessario regimare le acque con fossi di guardia sul perimetro esterno della cava e con canalette alla base delle scarpate.

Il fondo cava, nel caso di cave a fossa, deve essere conformato con una zona più depressa alla quale addurre le acque nel caso di forti piogge;

- il fronte di scavo, in relazione alle caratteristiche dei materiali ed ai mezzi di scavo impiegati, non deve superare i 5- 10 m.; oltre tale valore si farà ricorso a più gradoni di altezza massima 5 m. e con una pedata di almeno 3 m.;

- le pendenze temporanee, salvo prescrizioni più severe derivanti dalle verifiche geotecniche, non d

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SCHEDA 3 GHIAIE E SABBIE DEI DEPOSITI COLLINARI

CRITERI E PRESCRIZIONI

IDROGEOLOGIA: - sono da escludere cave che inducano abbassamenti della superficie piezometrica con compromissione delle utilizzazioni, anche potenziali, della zona, oppure che costituiscano un rischio per l'inquinamento della falda. Per questo ultimo motivo sono in linea generale da interdirsi le cave che si spingono al di sotto del livello freatico. É anzi necessario mantenere la profondità d'escavazione ad almeno 2 m. rispetto al livello massimo raggiunto dalla falda.

IDRAULICA: - la cava non deve interferire con le eventuali vie di scorrimento delle acque superficiali, provenienti dai rilievi soprastanti.

USO E COPERTURA DEL SUOLO:

- le cave dovranno essere situate in zone con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Oltre a quanto previsto nel DPR n. 128 del 9/4/1858, valgono le seguenti prescrizioni:

- la coltivazione deve avvenire dall'alto verso il basso per fette discendenti lasciando una scarpata finale stabile e gradonata;

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SCHEDA 4 PIETRISCO NELLE CONOIDI E NELLE FASCE DI DETRITO

CRITERI E PRESCRIZIONI

IDROGEOLOGIA: - sono da evitare cave che interferiscano con il flusso sotterraneo delle acque soprattutto se ciò compromette le utilizzazioni anche potenziali della zona oppure se costituisce un rischio per l'inquinamento della falda.

IDRAULICA: - la cava non deve interferire con le eventuali vie di scorrimento delle acque superficiali, provenienti dai rilievi soprastanti.

USO E COPERTURA DEL SUOLO:

- le cave dovranno essere situate in zone con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Oltre a quanto previsto nel DPR n. 128 del 9/4/1958 valgono le seguenti prescrizioni:

- la coltivazione deve avvenire dall'alto verso il basso per fette discendenti lasciando una scarpata finale stabile e gradonata;

- i gradoni devono avere altezza massima di 7 m. con larghezza della padata di almeno 3 m. e pendenza in relazione alle caratteristiche di addensamento

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SCHEDA 5 ARGILLE NEI RILIEVI COLLINARI CRITERI E PRESCRIZIONI

GEOTECNICA:

- le cave non devono essere localizzate in pendii instabili, o che comunque possano diventare instabili a seguito dell'attività di coltivazione.

IDROGEOLOGIA:

- sono da escludere cave che inducano abbassamenti della superficie piezometrica con compromissione delle utilizzazioni, anche potenziali, della zona, oppure che costituiscano un rischio per l'inquinamento della falda. Per questo ultimo motivo sono in linea generale da interdirsi le cave che si spingono a profondità tali da interessare eventuali livelli, sabbiosi o di altra natura, acquiferi.

Il franco da mantenere rispetto a questi ultimi sarà valutato di volta in volta in relazione alla struttura del sottosuolo e alle caratteristiche idrogeologiche locali.

IDRAULICA: - la cava non deve interferire con le eventuali vie di scorrimento delle acque superficiali, provenienti dai rilievi soprastanti.

USO E COPERTURA DEL SUOLO:

- le cave dovranno essere situate in zone con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

Oltre a quanto previsto nel DPR n. 128 del 9/4/1958, la coltivazione deve avvenire, quando possibile, per fette discen

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SCHEDA 6 MATERIALI LAPIDEI DEI RILIEVI COLLINARI E MONTUOSI; ROCCE CARBONATICHE, ARENARIE, GESSI, TRAVERTINI

CRITERI E PRESCRIZIONI

GEOLITOLOGIA:

- sono da evitarsi localizzazioni in roccia interessata da vaste e/o diffuse cavità di origine carsica così come in versanti con roccia avente stratificazione a franapoggio con pendenza inferiore a quella del pendio, o comunque in condizioni di precaria stabilità .

IDROGEOLOGIA:

- le cave non devono ricadere in zone con sorgenti utilizzate o potenzialmente utilizzabili; l'attività di cava non deve indurre modificazioni qualitative o quantitative sulle acque sotterranee o comunque interferire con il flusso sotterraneo delle acque in misura tale da comprometterne le utilizzazioni anche potenziali.

IDRAULICA:

- la cava non deve interferire con le eventuali vie di scorrimento delle acque superficiali, provenienti dai rilievi soprastanti.

USO E COPERTURA DEL SUOLO:

- le cave dovranno essere situate in zone con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico.

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE

La coltivazione deve avvenire in accordo con le norme stabilite dal DPR n. 128 del 9/4/1958. Essa procederà per gradoni dall'alto verso il basso con scarpate di altezza non superiore a 20 metri e che sia in accordo, di volta in volta, con le caratteristiche litologiche e geomecca

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