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Sent. C. Cass. civ. 06/05/2005, n. 9393

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COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ NEL CONDOMINIO - Apparecchi radiofonici e televisivi - Antenne esterne - Diritto all'installazione sulla proprietà esclusiva altrui - Condizioni - Impossibilità di utilizzare propri spazi - Necessità - Fattispecie.
Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive, riconos
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SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29 giugno 1992 Anna Carfora e Giuseppina Carfora, proprietarie di un appartamento dell'edificio sito in via Carlo Verre n. 1 a Casoria, citarono davanti al Tribunale di Napoli Maria D'Anna, altra condomina, chiedendo che fosse condannata all'eliminazione di alcune opere che aveva eseguito nel fabbricato e al risarcimento dei conseguenti danni. Analoghe contrapposte domande furono proposte in via riconvenzionale dalla convenuta, con riferimento a inn

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, stante il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella contenuta nel primo motivo del ricorso incidentale, con cui Maria D'Anna e Clementina Ferrara, denunciando "violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 329, e 344 c.p.c. nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", sostengono che l'appello proposto da Anna Carfora, Giuseppina Carfora e Rosa Carfora, trattandosi di cause scindibili, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per tardività, perché formulato con la comparsa di risposta, quando il termine ^breve" era già scaduto.

La doglianza va disattesa.

Sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, l'assunto delle ricorrenti è inconferente, attenendo a vizi in procedendo, che da questa Corte possono essere riscontrati, anche mediante il diretto esame degli atti di causa, indipendentemente dalle argomentazioni eventualmente svolte sul punto dal giudice a quo (v., per tutte, Cass. 5 giugno 2001 n. 7620).

Quanto poi alla lamentata violazione o falsa applicazione di legge, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 29 gennaio 2004 n. 4676), secondo cui le impugnazioni incidentali "tardive" sono senz'altro consentite anche nel caso in cui concernano capi "autonomi", rispetto a quelli che avevano formato oggetto del gravame principale. Con il primo motivo del loro ricorso Anna Carfora, Giuseppina Carfora e Rosa Carfora denunciano "violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1120, 1127 c.c., 61 e 115 c.p.c., nonché motivazione illogica, superficiale e contraddittoria in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5, c.p.c.", per avere la Corte di appello erroneamente e ingiustificatamente escluso la menomazione del decoro architettonico del palazzo, conseguente alla realizzazione di nuovi abbaini e allo spostamento di una finestra, operati da Maria D'Anna, senza che fossero necessari per la fruizione della sua unità immobiliare, in un palazzo di particolare pregio e in modo da essere perfettamente visibili dall'esterno.

La censura non può essere accolta.

Si verte in tema di accertamenti di fatto e di apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo della omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poiché il giudice di secondo grado ha dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione sul punto, de

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DISPOSITIVO

La Corte rigetta il ricorso principale e i primi cinque motivi e il settimo dell'incidentale; accogli

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