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Sent. C. Stato 10/03/1997, n. 248

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1. Geometri e periti edili - Limiti di competenza - Progettazione - Ammissibilità - Con sottoscrizione di ingegnere o architetto per presa visione.

1. In materia di progettazione delle opere private, lo scopo perseguito dalla disciplina legislativa (art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, art. 1 R.D. 16 novembre 1939 n. 2229, L. 24 giugno 1923 n. 1395 e R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) che stabilisce i limiti di competenza dei geometri e periti edili e indica i progetti per i quali è, invece, necessario l'intervento di un ingegnere o di un architetto, consiste, non nel garantire una buona qualità delle opere sotto il profilo estetico e funzionale ma unicamente nell'assicurare l'incolumità delle persone; pertanto, per le opere per le quali è prescritto l'intervento di un ingegnere o di un architetto, non è necessario che quest'ultimo abbia ideato il progetto assumendone la paternità, ma è sufficiente che abbia effettuato la supervisione del progetto stesso mediante la sottoscrizione «per presa visione», assumendone la responsabilità dopo aver verificato l'esattezza di tutti i calcoli statici delle strutture, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche e architettoniche sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità.

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