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Sent. C. Stato 03/12/2010, n. 8400

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1. Appalti LSF - Gara - Commissione aggiudicatrice - Composizione prevalente di tecnici esperti - Necessità
1. La Commissione di gara per un appalto LSF deve essere composta, in prevalenza, di tecnici esperti nel settore cui la gara si riferisce nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza tecnica, principio che va interpretato secondo un canone di ragionevolezza, nel senso che si impongono ai membri della Commissione competenze tali da poter valutare con sufficiente grado di consapevolezza i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame.

1a. (GARA-CMS.1) - Sulla Commissione aggiudicatrice di una gara d’appalto LSF ved. C.Stato VI 1 ottobre 2010 n. 7256 R (L’art. 83, c.4 del Codice LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 limita al massimo la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendone ogni facoltà di integrare il bando. La norma prevede che sia il bando a individuare i sub-criteri, i sub-pesi ed i subpunteggi, eliminando in proposito ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione aggiudicatrice); V 17 settembre 2010 n. 6965 R [2. Ai sensi dell’art. 84, c. 2 del D.Lgs. 06/163, i componenti di una Commissione di gara d’appalto LSF (i quali, secondo la giurisprudenza, rappresentano i periti perito rum della materia sulla quale devono esprimere il loro giudizio) devono essere «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto»; inoltre (c. 8), i componenti diversi dal presidente sono normalmente selezionati tra funzionari della Stazione appaltante e solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità (nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate) l’Amministrazione può procedere a scegliere componenti esterni. - 3. A tutela della par condicio dei concorrenti, la Commissione di gara non può modificare o specificare i criteri, anche discrezionali, fissati dal bando o ad opera della Commissione stessa per la valutazione delle offerte, conducendo ciò ad una inevitabile lesione della par condicio dei concorrenti]; V 16 agosto 2010 n. 5722 R e V 13 luglio 2010 n. 4520 R [L’obbligo di pubblicità delle sedute della Commissione di gara riguarda esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica (ma l’operazione riguardante tale offerta può avvenire in seduta non pubblica qualora la gara comporti, come nel caso del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una comparazione di più fattori) dei partecipanti, e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche]; V 6 luglio 2010 n. 4311 R (La nomina della Commissione aggiudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte non codifica un principio di carattere generale in materia di appalti. Se la nomina avviene prima, in ogni caso la procedura va annullata). Ved. anche «La commissione aggiudicatrice - Composizione ed attività; e limiti di competenza».

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