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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 18/12/1964, n. 1358
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[Premessa] |
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Art. 1. - Incremento di fondi per l'edilizia scolastica.É autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e succe |
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Art. 3. - Presentazione dei progetti.I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione. degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo. I progetti pr |
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Art. 4. - Termini per l'approvazione dei progetti.L'approvazione dei progetti delle opere finanziate a norma dell'art. 1 della presente legge ha luogo |
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Art. 5. - Concessione del contributo.La concessione del contributo è disposta con decreto del provveditore OO.PP. per le opere che |
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Art. 6. - Interventi sostitutivi.I Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti, che siano situati nei territori e nelle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, o che abbiano superato nell'esercizio 1963 il limite di cui all'art. 19 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, nell'applicazione della sovrimposta |
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Art. 7. - Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica.Ai fini di sperimentazione di edilizia scolastica, anche prefabbricata, sono stanziati lire 2.400 mil |
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Art. 8. - Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata.In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, Rcon le seguenti modificazioni ed integrazioni: 1) le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al prec. art. 7 debbono pervenire al Ministero P. I., per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti: |
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Art. 10. - Utilizzazione degli stanziamenti.Le somme stanziate con la presente legge e non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario possono |
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Art. 11. - Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.La somma residua del fondo previsto dall'art. 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, |
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Art. 12. - Edilizia scolastica non sovvenzionata.I progetti per la costruzione di edifici destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Provincie, per i quali non sia chiesto o non |
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Art. 13. - Disposizioni finali.A tutti gli effetti è abrogata la ripartizione dei contributi, di cui ai nn. 1, 2 e 3 del seco |
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Art. 14. - Copertura della spesa.All'onere di 7 miliardi e 400 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede per |
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Art. 15.La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell |
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