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L. 02/05/1976, n. 183

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.
Con le modifiche introdotte da:
- D.L. 10/10/1976, n. 698 (conv. dalla L. 16/11/1976, n. 769)
- Corte costituzionale, sentenza 15-25/07/1983, n. 237
- D.L. 25/06/2008, n. 112-
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TITOLO I - Programmazione e attuazione degli interventi e rapporti con le regioni


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Art. 1. Programmazione quinquennale per il Mezzogiorno.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, e tenuto conto delle indicazioni e proposte del comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente gli obiettivi generali e specifici dell'intervento straordinario e l'indicazione dei loro effetti sulla occupazione, la produttività ed il reddito, nonché:

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Art. 2. Commissione parlamentare per il Mezzogiorno.

È costituita una commissione parlamentare permanente composta da 15 senatori e 15 deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlame

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Art. 3. Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

Al fine di garantire la partecipazione delle regioni Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna alla determinazione delle linee direttive dell'int

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Art. 4. Attività della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati a richiesta delle regioni.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la Cassa e gli enti collegati a prestare alle regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concerne

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Art. 5. Ristrutturazione organizzativa e funzionale della Cassa per il Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno attua esclusivamente gli interventi statali previsti nel programma approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 e agli interventi regionali che, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 della presente legge, possono essere ad essa affidati dalle regioni meridionali nelle materie di loro competenza.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive all'uopo formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato di cui all'arti

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Art. 6. Completamento e trasferimento di opere alle regioni.

Le opere di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 16 della L. 6 ottobre 1971, n. 853, e all'art. 9 del D.L. 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modifiche, nella L. 27 dicembre 1973, n. 868, incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976 e corredate dai relativi progetti esecutivi, sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 32 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, mediante concessione agli enti locali e a li enti pubblici interessati.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì, in deroga alle norme procedurali vigenti, a completare direttamente o mediante concessione agli enti locali interessati gli interventi di cui all'articolo 30 della L. 5 febbr

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Art. 7. Interventi delle regioni e relativi stanziamenti.

L'intervento delle regioni finanziato con la presente legge si attua mediante:

a) la realizzazione delle opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, non ancora corredate da progetto esecutivo, trasferite alle regioni competenti per territorio ai fini della loro esecuzione;

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Art. 8. Progetti speciali.

I progetti speciali di cui all'articolo 1, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, prevedono la realizzazione di interventi organici a carattere intersettoriale per lo sviluppo di attività economiche e sociali in specifici territori e settori produttivi. Essi possono comprendere l'esecuzione di infrastrutture, anche per la localizzazione industriale, e interventi per l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente anche con iniziative di interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo; la realizzazione ed il potenz

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Art. 9. Delega per la ristrutturazione delle attività degli enti collegati.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, disposizioni per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività attribuite dalla legislazione vigente alle società finanziarie Nuove iniziative per il sud, S.p.a. (INSUD), Finanziaria agricola meridionale, S.p.a. (FINAM) e Finanziaria meridionale, S.p.a. (FIME) nonché all'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno

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TITOLO II - Incentivazione delle iniziative industriali


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Art. 10. Contributo in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno.

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale previsto dallo articolo 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, può essere concesso nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 200 milioni e fino a 2 miliardi di lire: 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 2 miliardi di lire e fino a 7 miliardi: 30 per cento;

3) sull'ulteriore quota eccedente i 7 miliardi di lire e fino a 15 miliardi: 20 per cento;

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Art. 11. Condizioni di ammissibilità al contributo, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 10 per le iniziative che realizzino e raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire è deliberata dalla Cassa per il Mezzogiorno, previa istruttoria tecnico-finanziaria degli istituti di credito a medio termine abilitati, in conformità delle direttive emanate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse a contributo a norma del comma precedente; l'erogazione viene effettuata se il Ministro entro trenta giorni dalla comunicazione non si esprime in senso contrario.

Per le iniziative con investimenti fissi superiori a 2 miliardi di lire e fino all'importo di 15

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Art. 12. Procedura per l'ammissibilità al contributo delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture.

Per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 15 miliardi di lire l'ammissione al contributo previsto al precedente articolo 10 viene deliberata dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa istruttoria della Cassa che si avvale degli istituti di credito a medio termine abilitati. Tale delibera definisce anche i termini, da osservare a pena di decadenza, per la costruzione degli stabilimenti,

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Art. 13. Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca.

Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti in territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 10, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferior

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Art. 14. Sgravio sugli oneri contributivi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i nuovi assunti dal 1° luglio 1976 al 31 dicembre 1980, ad incremento delle unità effettivamente occupate all

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Art. 15. Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali.

Il Governo della Repubblica, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti per unificare e riordinare la disciplina vigente in materia di credito agevolato per il settore industriale, con esclusione di quello relativo alla riorganizzazione, ricostruzione e riconversione, anche coordinando gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno e modificando a tal fine le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, destinato nella misura del 65 per cento ai territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 e nella misura del 35 per cento al restante territorio nazionale, con stanziamenti iscritti in separati capitoli del bilancio dello Stato; concessione del contributo in conto interessi sulla base rispettivamente delle norme del suddetto testo unico e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, per i territori meridionali e della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni per il restante territorio nazionale, apportando anche, nell'ambito delle rispettive procedure, le modifiche necessarie a rendere più sollecita l'erogazione;

b) riserva del credito agevolato alle sole imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 5 miliardi di lire, nelle zone di cui alla lettera f); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento per nuove iniziative, ampliamenti e ammodernamenti non superiore a 3 miliardi di lire nelle zone di cui alle lettera g); alle sole imprese con capitale investito non superiore a 4 miliardi di lire che realizzino programmi di investimento, limitatamente agli ammodernamenti, non superiore a 2 miliardi di lire nelle zone di cui alla lettera h); relativamente alle iniziative localizzate nel Mezzogiorno, ivi compresi i cen

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Art. 16. Coordinamento tra leggi statali e regionali.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle province di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dello articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 g

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Art. 17. Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali.

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione può essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'u

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TITOLO III - Disposizioni finali, finanziarie e transitorie


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18. Decorrenza delle agevolazioni e norme transitorie.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 15 miliardi sono concedibili esclusivamente i contributi di cui all'articolo 10.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano un ammontare di investimenti fissi inferiore ai 15 miliardi, sino alla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 15, si applicano le disposizioni della legge 6 ottobre 1971, n. 853, relativamente ai contributi in conto interesse ed a que

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Art. 19. Norme finali e finanziarie.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Alla concessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 10 si provvede previ

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Art. 20. Norme concernenti i prestiti esteri.

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipula

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Art. 21. Aggiornamento del testo unico delle leggi per il Mezzogiorno.

Il Governo della Repubblica sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, e

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Art. 22. Finanziamento degli interventi.

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno - compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle regioni meridionali ai sensi del precedente articolo 7, per il quinquennio 1976-80 e quello di lire 1.500 miliardi destinato allo sgravio contributivo ai sensi del precedente articolo 14 - è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 14.500 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 14.500 miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 8 della presente legge, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attu

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Art. 23. Entrata in vigore della legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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