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D. P.R. 26/03/1977, n. 235

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro;


decreta


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Art. 01.

1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

2. Le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

b) la ricerca scientifica in campo energetico;

c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché “le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV” N11, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;

d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;

e) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.


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Art. 1.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 :

a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.


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Art. 1-bis.

1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. N15

2. N28

3. N19

4. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5. N20

6. N21

7. N22

8. N23

9. N24

10. N25

11. N26

12. N27

13. N29 Al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. N16

15. Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.

15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione. N17

16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale “nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari” N18.


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Art. 1-ter.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei princìpi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.

4. Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o società sia le attività di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

5. Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 4.


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Art. 1-quater.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 10. Le province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresì i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.


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Art. 2.

Le deliberazioni degli enti locali relativa a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato “con provvedimento della provincia territorialmente competente” N3 e rispondente a criteri di economicità e di più razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


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Art. 3.

Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attività di distribuzione di energia elettrica il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.


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Art. 4.

Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto “del presidente della giunta provinciale territorialmente competente” N3 sono trasferite all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.

Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerente all'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici.


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Art. 5.

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione:

a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo altrasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII N4.

b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII N5.

L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'indennizzo di cui al primo comma è corrisposto in dieci anni, in venti semestralità uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento “del presidente della giunta provinciale territorialmente competente” N3. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo è corrisposto l'interesse “pari al tasso previsto, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aumentato di 0,50 punti” N3 in ragione di anno.

A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle società di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento darà inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalità di cui ai commi precedenti. N6


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Art. 6.

In tutti i casi in cui le imprese di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non possano proseguire o comunque cessino la loro attività, gli impianti di produzione e di distribuzione e, a richiesta, i beni ad essi relativi, sono trasferiti con decreto del presidente della provincia all'esercente del servizio di distribuzione, operante nel medesimo ambito territoriale, ove si tratti del soggetto di cui all'articolo 10 o di un'azienda speciale o di una società di enti locali. N7

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti è stabilito dal commissario del Governo, sentita la provincia, secondo i criteri “di cui all'art. 5, primo comma, lettera b)” N3.

Il personale dipendente dall'impresa ed in servizio alla data del decreto di cui al primo comma, è mantenuto in servizio ed inquadrato nell'organico del personale “del beneficiario del trasferimento” N3.


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Art. 7.

L'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti del provvedimento di liquidazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.


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Art. 8.

Nell'ambito della potestà di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, i compiti dei consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono essere attribuiti con legge provinciale alle comunità montane o agli altri enti di diritto pubblico previsti nello stesso articolo, qualora esprima il consenso la maggioranza dei comuni consorziati.

I consorzi di cui al primo comma o gli enti che li sostituiscono possono cedere alle province il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell'art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall'art. 1 della citata legge n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni. Le province dispongono dell'energia così acquisita ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.


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Art. 9.

1. Per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, si applica quanto disposto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.


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Art. 10.

Le province “costituiscono enti strumentali, dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ovvero società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, con i seguenti compiti N12:” N3

a) “esercizio delle attività elettriche di cui all'articolo 1 N13N8;

b) controllo tecnico delle aziende di distribuzione per quanto riguarda l'attuazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza delle norme tecniche vigenti;

c) costruzione e gestione delle linee di interconnessione ad alta tensione comprese le relative sottostazioni di trasformazione per la consegna alle aziende distributrici al fine di assicurare l'interscambio nel territorio provinciale, nonché acquisizione dall'Enel delle linee aventi la stessa funzione, estendendosi per tale acquisizione il disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7 N14;

d) assistenza tecnica ed amministrativa e servizi comuni a favore delle aziende distributrici;

e) altri compiti attribuiti dalle province.

Con la costituzione dell'azienda provinciale di cui al primo comma è trasferito all'azienda stessa un contingente del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici delle rispettive sedi di zona dell'Enel, nonché all'azienda provinciale di Trento un contingente del personale in servizio presso il distretto Enel di Trento salvo intesa tra le due province in ordine al passaggio di parte di questo personale all'azienda provinciale di Bolzano; i suddetti contingenti sono determinati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previa intesa tra l'Enel e la provincia interessata.


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Art. 11.


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Art. 12.


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Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto ed in attesa della costituzione delle aziende da parte degli enti locali di cui all'art. 1, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione dell'Enel e del relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nei territori delle province interessate, le aziende provinciali di cui all'art. 10 possono provvedere transitoriamente per conto dei suddetti enti locali al servizio di distribuzione nelle aree attualmente servite dall'Enel assumendo il relativo personale.

Nella fase di cui al primo comma, al verificarsi della condizione prevista dal primo comma del precedente art. 6 la distribuzione è assunta dall'azienda provinciale competente.

Ove le aziende provinciali esercitino la facoltà di cui al primo comma o ricorrano le condizioni previste dal secondo comma, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 si applicano nei confronti della provincia interessata.

Qualora ricorra l'ipotesi di cui al primo comma, i rapporti conseguenti al successivo passaggio, secondo il piano provinciale di cui al precedente art. 2, degli impianti e del personale agli enti locali sono regolati in base ad intese tra la provincia interessata e gli enti locali medesimi.


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Art. 14.

Salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 13, il personale dell'Enel addetto al servizio di distribuzione è trasferito, secondo il piano provinciale di cui all'art. 2, all'azienda provinciale e/o alle aziende municipalizzate degli enti locali. Il trasferimento del personale dovrà comunque essere completato con il trasferimento degli impianti.

Al fine del trasferimento del personale dell'Enel all'azienda provinciale ed agli enti locali ai sensi del presente decreto, restano ferme le entità numeriche del personale addetto alla distribuzione in servizio alla data del 31 dicembre 1976.

Resta fermo per il personale trasferito, che il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme di diritto privato e sulla base contrattuale collettività ed individuale prevista per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. Il personale dipendente dall'Enel in servizio alla data di trasferimento all'azienda provinciale o alle aziende degli enti locali è mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico economico e previdenziale anche individuale in atto.

I dipendenti trasferiti alle aziende di cui agli articoli 1 e 10, già iscritti al fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private nonché quelli già iscritti all'I.N.P.D.A.I., hanno facoltà di optare, entro i sei mesi dalla data del trasferimento, a pena di decadenza, per la conservazione dell'iscrizione alle gestioni previdenziali anzidette.


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Norma finale
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Art. 15.

Non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto.


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