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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.Min. Industria, Comm. e Lav. 08/02/1997, n. 101
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[Premessa]Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993; Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2, della citata |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Obblighi di informazione1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126,R di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui p |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad esse utilizzati da persone fisiche che |
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Capo II - Modalità di apposizione delle indicazioni |
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Art. 3. - Indicazioni per i prodotti preconfezionati1. Le indicazioni di cui all'articolo 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i |
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Art. 4. - Indicazioni per prodotti sfusi1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previ |
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Capo III - Denominazione legale o merceologica |
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Art. 6. - Indicazione della denominazione legale o merceologica1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle |
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Art. 7. - Esclusioni dell'obbligo di indicazione1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorch&eac |
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Capo IV - Materiali e sostanze pericolosi |
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Art. 9. - Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 8 deve essere sempre dichiarata, qual |
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Capo V - Materiali impiegati e metodi di lavorazione |
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Art. 10. - Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che: |
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Art. 11. - Esclusione dall'obbligo di indicazione1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i pro |
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Capo VI - Istruzioni e precauzioni d'uso |
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Art. 13. - Precauzioni d'uso1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge Re conformemente al disposto dell'artic |
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Art. 14. - Categorie particolari di prodotti1. Con ulteriori provvedimenti possono essere approvate modalità tecniche di adempimento in re |
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